Inca Cgil, indennità UNA TANTUM di sostegno al reddito per i lavoratore “in somministrazione”.
Rendiamo noto che è stata emanata dall’INPS la circolare n. 9 del 23 gennaio 2012 relativa all’INDENNITA’ UNA TANTUM per i lavoratori i “somministrazione” (coloro che prestano la loro attività lavorativa tramite agenzie di lavoro) prevista a condizione vengano rispettati i requisiti sotto indicati. Si tratta di un’ indennità gestita direttamente dalle agenzie di lavoro che non dev’esser confusa con quella rivolta ai PARASUBORDINATI-CO.CO.PRO. Per questi lavoratori nulla è stato ad oggi emenato circa la proroga dell’indennità.
I destinatari dell’indennità una tantum di sostegno al reddito sono, quindi, i lavoratori in somministrazione che, nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, possiedono, alla data dichiarata nella domanda di ammissione al beneficio, i seguenti requisiti:
- avere maturato un’ anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti la data dichiarata nella domanda;
- non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito;
- non avere percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00.
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Scarica la circolare INPS
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