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Inca Cgil Lecco. Malattia professionale, in Tribunale 9 casi su 10 sono a favore del lavoratore.

11.01.2012

L’Inca Cgil di Lecco continua la sua azione di difesa e tutela dei diritti dei lavoratori. Recenti sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecco hanno riconosciuto agli assistiti INCA l’esistenza di malattia professionale, negata in sede amministrativa dall’INAIL.

Nella maggioranza dei casi il giudizio era inerente le cosiddette malattie professionali di “nuova generazione” generata da posture lavorative incongrue, movimentazione manuale dei carichi, ripetitività ad alta frequenza di movimenti ecc che interessano prevalentemente i distretti articolari e muscolo scheletrici di spalle, gomiti, polsi, mani e schiena.

UN PO’ DI STORIA

Un Decreto del 2008 ha finalmente introdotto anche in Italia queste patologie muscolo scheletriche nella tabella delle malattie riconosciute come professionali, cioè di quelle malattie “contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni” (DPR 1124/65 – Testo Unico). Per esse vale la presunzione legale d’origine che può essere negata solo se l’Inail dimostra che la malattia è riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa o dimostra che la lavoratrice/lavoratore è stata addetta/o alla mansione in modo occasionale (o sporadico) o dimostra che la lavoratrice/lavoratore è stato esposta/o “in misura non sufficiente a causare la patologia” (vedi Circolare Inail  N.° 47 del 24 luglio 2008).

L’Inail, nel decidere se concedere o meno il riconoscimento di malattia professionale, valuta se la lavoratrice/lavoratore ha la patologia denunciata (se esistono altre cause extralavoro della patologia), se ha svolto la mansione indicata e se la stessa mansione fosse o meno a rischio.

La prassi di assumere come determinante il punto di vista del datore di lavoro sulla stima del rischio (valutato assente o di lieve entità nella quasi totalità dei casi) è all’origine della maggior parte dei mancati riconoscimenti di malattia professionale da parte dell’Inail: la definizione negativa è basata infatti sulla valutazione dei rischi ricavata esclusivamente dal Documento di Valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro senza che l’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) abbia potuto verificare i tempi e ritmi di lavoro li riferiti ed alla base dei vari indici di rischio.

Contestare questa impostazione  è uno dei motivi che determina, in sede di giudizio, la vittoria della lavoratrice/lavoratore che si vede così attestato un diritto che gli veniva negato dall’Inail.

L’INCA con i propri consulenti medici e legali è a disposizione dei lavoratori per affrontare queste complesse problematiche svolgendo così un importante azione di tutela per la salute degli stessi.

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