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Inca Cgil sintesi del decreto “Salva Italia” del Governo Monti.

13.12.2011

Segnaliamo una breve sintesi delle disposizioni in materia pensionistica contenute nel decreto “Salva Italia”: trattandosi di una bozza, sottolineamo che è necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 1. Dal 2012 proquota contributivo (sembrerebbe che è stata cancellata la disposizione che prevedeva che il calcolo in proquota non poteva comunque superare il calcolo retributivo).

 2. Sono fatti salvi i vecchi requisiti per coloro che li maturano entro il 31 dicembre 2011 e per chi esercita l opzione donna anche successivamente al 2011.

 3.  Abolizione delle finestre ad eccezione di quelle previste per la totalizzazione.

 4.  Pensione di vecchiaia. Nuovi requisiti:

  • 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018
  • 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
  • per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti del pubblico impiego, la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque è determinato in 66 anni.
  • per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni , è determinato in 66 anni.

In ogni caso l’età minima di pensionamento deve essere pari ad almeno 67 anni nel 2021.

5. Per coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia con i nuovi requisiti e si collocano esclusivamente nel sistema contributivo deve possedere un anzianità contributiva pari a 20 anni e l’ importo della pensione deve essere pari o superiore a 1.5 volte l assegno sociale. All’età anagrafica di 70 anni l accesso alla pensione è sottoposto ad un requisito contributivo minimo di 5 anni a prescindere dall’importo della pensione.

6.  A partire dal 2018 l’età anagrafica per accedere all’assegno sociale è elevata a 66 anni.

7.  Il requisito della pensione di anzianità è elevato per:

  • i lavoratori dipendenti a: 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e 2 mesi nel 2013 e 42 e 3 mesi dal 2014;
  • le lavoratrici dipendenti : 41 anni e 1 mese nel 2012, 41 anni e 2 mesi nel 2013 e 41 e 3 mesi dal 2014.

 Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Nel caso in cui l’età al  pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

8.  Lavoratori collocati nel contributivo (no opzione) ripristino della flessibilità in uscita da 63 anni a 70 anni con diverse modulazioni:

  • Dai 63 anni all’età di pensionamento prevista al punto 4 è possibile accedere al pensionamento con almeno 20 anni di contributi e un importo di pensione pari a 2.8 volte l’assegno sociale.
  • Dall’età di pensionamento prevista al punto 4 a 69 anni e 11 mesi almeno 20 anni di contributi e un importo di pensione pari a 1.5 volte l assegno sociale.
  • 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione a prescindere dall importo di pensione

9. Mantenimento delle disposizioni in materia di adeguamento alle aspettative di vita che a partire dal 2019 avverrà con cadenza biennale. Rispetto alla normativa precedente l adeguamento si applica anche al requisito di anzianità coi 42/41 anni.

10. Deroghe: le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

  • ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;
  • ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 ottobre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  • ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. I coefficienti di trasformazione a partire dal 2019 verranno aggiornati con cadenza biennale e la tabella dei coefficienti è incrementata fino a 70 anni.

12. Lavoro usurante. Dal 1 gennaio 2012 i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione sono:

  • Benefici pieni: quota 96 per l anno 2012 e quota 97 e 3 mesi dal 2013 (sottoposto ad adeguamento alle aspettative di vita);
  • Benefici ridotti per i lavoratori notturni con numero di notti annue da 72 a 77: quota 97 con almeno 61 anni di età e quota 98 e 3 mesi dal 2013 con almeno 62 anni e 3 mesi di età (sottoposto ad adeguamento alle aspettative di vita);
  • Benefici ridotti per i lavoratori notturni con numero di notti annue da 64 a 71: quota 98 con almeno 62 anni di età e quota 99 e 3 mesi dal 2013 con almeno 63 anni e 3 mesi di età (sottoposto ad adeguamento alle aspettative di vita);

13. Dal 2012 abolito il requisito minimo dei tre anni per totalizzare una gestione.

14. Dal 2012 al 2017 introduzione di un Contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali confluiti all’INPS. Si applica sulla contribuzione versata prima del 1996. Sono escluse le pensioni inferiori a 5 volte il trattamento minimo, le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità.

15. Aumento aliquote contributive degli autonomi. Aumento dell’aliquota contributiva di 0.3% all’anno fino a raggiungere il 22%.

16.  Revisione aliquote dei coltivatori diretti /mezzadri/coloni.

17.  Le casse dei liberi professionisti devono introdurre misure al fine di portare i conti in equilibrio finanziario entro il 31 marzo 2012. Se non lo fanno in automatico dovranno applicare il proquota contributivo e un contributo di solidarietà ai pensionati della cassa.

18.  Perequazione:

  • Fino a 2 volte il trattamento minimo: 100%
  • Clausola di salvaguardia: Per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

19.  Estensione delle tutele in materia di maternità e malattia previste per i co.copro. anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA non iscritti presso altre casse.

Tutte queste norme sono soggette a possibili variazioni in sede di approvazione del Decreto in Legge.

 

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